Approvato all’unanimità nell’assemblea straordinaria del 17 maggio 2003.
Denominazione - sede
Art. 1 – Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita in Povo l’Associazione di promozione sociale denominata “CLUB INTERASSOCIATIVO TUTTAPOVO” con sede in via Salè 1, c/o il Centro Civico.
Scopo - Oggetto
Art. 2. – L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi nel settore dell’aggregazione sociale, dello sport e della cultura, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tale fine l’Associazione potrà offrire ai soci servizi relativi alle loro esigenze associative, nonché favorire la pubblicazione e la divulgazione di notizie riguardanti principalmente la comunità di Povo, anche a mezzo di pubblicazioni di carattere periodico, libri, audiovisivi e multimediali.
È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
In particolare l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
Il club potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale nazionale ed anche all’estero.
Soci
Art. 3. - Possono aderire al CLUB INTERASSOCIATIVO TUTTAPOVO soggetti collettivi quali: Associazioni Culturali, Ricreative, Sportive, di solidarietà, di assistenza e beneficenza, laiche e religiose, associazioni di protezione civile, associazioni scolastiche, nonché ogni altra persona fisica o realtà associativa che abbia oggetto e finalità compatibili con quelle dell’Associazione. A tale fine dovrà essere presentata domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede all’ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l’eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all’Assemblea.
Art. 4. - Condizioni di affiliazione.
Al CLUB possono affiliarsi, oltre alle persone fisiche, soggetti collettivi a condizione che nel proprio Atto Costitutivo e Statuto condividano scopi e finalità dell’associazione. Tali soggetti conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale. Essi dovranno corrispondere una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, garantendo, altresì, la partecipazione alla vita associativa.
Art. 5. - Diritti e doveri dei soci.
La qualifica di socio dà diritto:
I soggetti associati sono tenuti:
Recesso - Esclusione
Art. 6. - La perdita della qualifica di socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio si perde per:
Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello all’Assemblea.
Art. 7. - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza od esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Patrimonio e risorse finanziarie
Art. 8. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
Esercizio Sociale
Art. 9. - L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio dell’Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario, al quale dovranno essere date le pubblicità di legge tempo per tempo vigenti. È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Ordinamento interno
Art. 10. - L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Lavoro subordinato e autonomo
Art. 11. - L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
Organi sociali
Art. 12. - Sono organi del club
Assemblee
Art. 13. - Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono composte da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. In caso di soci collettivi, all’Assemblea partecipa il rappresentante legale di ciascuno di essi. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale, nonché mediante lettera, da inviarsi almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione.
Art. 14. - L’assemblea ordinaria
Essa ha luogo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio dei revisori dei conti o da almeno un quinto degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 15. - L’Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori.
Art. 16. - In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun associato ha diritto a un voto.Non sono ammesse deleghe.
Art. 17. - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 18. - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri scelti tra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del club. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
Presidente
Art. 19. - Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale del club di fronte a terzi e in giudizio.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 20. - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea, anche tra gli associati, ed è composto da tre effettivi e due supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente.
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di morte, decadenza o rinuncia dovrà essere eletto un nuovo sindaco dalla prima assemblea convocata.
Art. 21. - Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione del club, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Scioglimento
Art. 22. -
In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque ai fini di utilità sociale.
Norma finale
Art. 23. - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n.383, alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti.
Associazioni presenti all’assemblea straordinaria del 17 maggio 2003: